Cassazione civile Sez. III sentenza n. 21049 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La costituzione di parte civile determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, con effetto permanente fino all'irrevocabilitą della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla responsabilitą solidale della Consob per omessa vigilanza sull'operato di due societą di intermediazione finanziaria, i cui esponenti erano stati sottoposti a giudizio penale per i reati di appropriazione indebita e bancarotta, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto effetto interruttivo istantaneo - e non permanente - all'istanza di ammissione al passivo fallimentare delle suddette societą, formulata dai risparmiatori danneggiati).

(massima n. 2)

Nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietą tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri.

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