Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16755 del 17 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a pił soggetti, in solido tra loro, la diversitą dei titoli della responsabilitą ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione della prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, comma 1, c.c., per la cui applicabilitą č necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicitą del fatto dannoso previsto ex art. 2055 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto esteso, nei confronti di singoli complessi condominiali, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico degli ex amministratori, autori dell'illecito, consistito nell'omessa manutenzione di una ringhiera e nell'omessa adozione di cautele idonee a scongiurarne il crollo che aveva cagionato la caduta e il conseguente decesso di una persona).

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