(massima n. 1)
La responsabilitą delle societą di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilitą risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneitą dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilitą risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima societą: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..