(massima n. 1)
Il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti dell'altro genitore, nel caso in cui sia stata accertata la paternitą o maternitą naturale. Questo diritto deriva dall'applicazione analogica dell'art. 1299 c.c., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, nonché dall'art. 148 c.c. (richiamato dall'art. 261 c.c. per la filiazione naturale), il quale postula il diritto del genitore adempiente di agire in regresso nei confronti dell'altro.