(massima n. 1)
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati, recanti la clausola "pari facoltā di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite č legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.