(massima n. 1)
In tema di reati commessi all'estero, il criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato, di cui all'art. 10, comma secondo, cod. proc. pen., č residuale e opera solo se non č possibile determinare la competenza in nessuno degli altri modi indicati nel primo comma della medesima norma. (Fattispecie nella quale la S.C. ha applicato il criterio del luogo di arresto con riferimento ad imputato sottoposto a fermo in data successiva a quella di iscrizione della notizia di reato da parte di Autoritā Giudiziaria di altro circondario).