Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di scissione di societā, per i debiti fiscali della societā scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, le societā beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, senza alcuna soglia quantitativa riferibile al patrimonio assegnato con l'operazione. La cartella di pagamento notificata alle societā beneficiarie č valida se riporta gli estremi dell'atto impositivo presupposto, in forza del legame di continuitā giuridica fra societā scissa e societā beneficiarie.

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