(massima n. 1)
In caso di scissione di societā, per i debiti fiscali della societā scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, le societā beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, senza alcuna soglia quantitativa riferibile al patrimonio assegnato con l'operazione. La cartella di pagamento notificata alle societā beneficiarie č valida se riporta gli estremi dell'atto impositivo presupposto, in forza del legame di continuitā giuridica fra societā scissa e societā beneficiarie.