Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15655 del 5 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pagamento del buono postale fruttifero al cointestatario superstite non pregiudica i diritti degli eredi del defunto; essi potranno esercitare il loro diritto nei confronti del creditore liquidato da Poste Italiane e non nei confronti della societā stessa.

(massima n. 2)

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola "pari facoltā di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, il superstite č legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'art. 187, comma 1, D.P.R. n. 256/1989, che impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto.

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