Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8873 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di accollo cumulativo esterno, nel caso di fallimento del debitore sussidiario, la disciplina ex art. 1268, comma 2, c.c. - che impone al creditore non una previa escussione del debitore principale ma solo una preventiva richiesta di pagamento - prevale su quella di cui agli artt. 55, comma 3 e 96, comma 2, n. 1), l.fall., con conseguente ammissione al passivo del credito, in modo puro e semplice, anziché con riserva. (La S.C., in cui caso di accollo esterno dei crediti dei lavoratori transitati alle dipendenze dell'affittuaria dell'azienda della societą fallita, ha ritenuto privo di interesse il ricorso avverso la decisione di merito che aveva ammesso il creditore al passivo con riserva in quanto, trattandosi di riserva atipica, la stessa doveva gią considerarsi come un'ammissione pura e semplice).

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