(massima n. 1)
La cessione di un credito inesistente č valida e obbliga il cessionario al pagamento del prezzo, assistito dalla garanzia prevista dall'art. 1266 c.c. per assicurare l'interesse positivo del cessionario alla cessione. Tuttavia, l'obbligo di garantire l'esistenza del credito da parte del cedente viene meno se il cessionario era a conoscenza dell'inesistenza del credito al momento della cessione.