Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22780 del 7 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione di un credito inesistente č valida e obbliga il cessionario al pagamento del prezzo, assistito dalla garanzia prevista dall'art. 1266 c.c. per assicurare l'interesse positivo del cessionario alla cessione. Tuttavia, l'obbligo di garantire l'esistenza del credito da parte del cedente viene meno se il cessionario era a conoscenza dell'inesistenza del credito al momento della cessione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.