(massima n. 1)
La cessione di un credito da parte di un socio verso la propria societą, separata dalla vendita della partecipazione sociale, comporta la garanzia per l'inesistenza del credito ai sensi dell'art. 1266 c.c. solo se il credito stesso derivava da un versamento assimilabile a capitale di rischio, determinando in tal modo l'inclusione di ogni posta esistente nel patrimonio sociale nel trasferimento della partecipazione sociale.