(massima n. 1)
In tema di individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravitā va svolta secondo la regola di cui all'art. 4 cod. pen., con conseguente irrilevanza delle circostanze aggravanti indipendenti che non comportano un aumento di pena superiore a un terzo. (Nella fattispecie č stata esclusa la rilevanza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).