(massima n. 1)
Nei contratti preliminari, la legittimità del recesso esercitato da una delle parti è subordinata alla sussistenza delle cause indicate specificamente nel contratto. Tuttavia, il verificarsi di una situazione di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, che impedisca l'adempimento della prestazione, può giustificare una risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1463 e 1256 c.c., escludendo così la configurabilità di qualsiasi inadempimento colpevole e limitando le conseguenze all'obbligo di restituzione delle somme versate.