Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19507 del 16 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IMU, il presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili è l'iscrizione al catasto edilizio degli immobili posseduti o il possesso di immobili da iscrivere al catasto, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza dell'effettiva abitabilità dell'immobile o del suo effettivo uso produttivo come bene strumentale dell'impresa. Le ipotesi di sospensione dell'obbligo tributario sono tassative e devono essere previste espressamente dalla legge; non può trovare applicazione l'art. 1256 cod. civ. in caso di cessazione della produzione industriale e mancato utilizzo del bene immobile strumentale, poiché il debito fiscale diventa un debito con le sue caratteristiche ma non diventa impossibile da adempiere.

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