(massima n. 1)
Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1256 c.c. sull'impossibilitą della prestazione per quanto concerne il pagamento dell'IMU, anche in caso di cessazione dell'attivitą d'impresa. Le ipotesi di sospensione dell'obbligo tributario sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.