Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19471 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1256 c.c. sull'impossibilitą della prestazione per quanto concerne il pagamento dell'IMU, anche in caso di cessazione dell'attivitą d'impresa. Le ipotesi di sospensione dell'obbligo tributario sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge.

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