(massima n. 1)
L'art. 1256 del Codice Civile, relativo all'impossibilitą sopravvenuta dell'obbligazione, non si applica al pagamento dell'IMU per immobili di impresa non pił utilizzati. L'obbligazione tributaria permane e il debito fiscale deve essere adempiuto, poiché la cessazione della produzione industriale non rende impossibile il pagamento del tributo.