Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 19458 del 15 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1256 del Codice Civile, relativo all'impossibilitą sopravvenuta dell'obbligazione, non si applica al pagamento dell'IMU per immobili di impresa non pił utilizzati. L'obbligazione tributaria permane e il debito fiscale deve essere adempiuto, poiché la cessazione della produzione industriale non rende impossibile il pagamento del tributo.

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