(massima n. 1)
L'obbligazione tributaria di pagamento dell'IMU non può essere considerata impossibile da adempiere ai sensi dell'art. 1256 cod. civ. per la cessazione della produzione industriale, poiché il debito fiscale mantiene le sue caratteristiche, inclusa la sua doverosità, salvo specifiche previsioni normative in casi particolari.