(massima n. 1)
Nel caso in cui le cose mobili determinate, oggetto di condanna alla consegna risultante da titolo esecutivo, non siano pił nella disponibilitą dell'obbligato o siano andate distrutte, non sussiste il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., indipendentemente dalla imputabilitą al debitore dell'impossibilitą della prestazione, poiché tale circostanza non assume alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nell'eventuale giudizio di responsabilitą a carico del debitore. (Fattispecie relativa ad un caso di decreto ingiuntivo esecutivo contenente la condanna della banca alla consegna di documenti, parte dei quali distrutti dall'obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).