Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16346 del 12 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di appalto, il committente ha l'obbligo di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento delle attività necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare l'opera. La mancata o ritardata cooperazione del committente può integrare una mora accipiendi e precludere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. In caso di recesso unilaterale del committente nel contratto di appalto privato, la quantificazione del mancato guadagno da parte dell'appaltatore può avvalersi del parametro presuntivo stabilito in tema di appalti pubblici (percentuale forfettaria), essendo difficile dimostrare la sua precisa misura.

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