(massima n. 1)
Nel calcolo della base imponibile dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 51 comma 4 T.U.R., le passivitą aziendali deducibili sono solo quelle risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, purché inerenti all'azienda (Cass., Sez. Un., n. 30055 e 30057 del 2008; Cass nn. 888/2019, 2048, 2019 e 21767 del 2017, 22099/2016, 12042/2009). Debiti nei confronti del cessionario che si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c. non sono deducibili dal valore dell'azienda.