(massima n. 1)
In materia d'IVA, trova applicazione la disposizione dell'art. 1248 c.c. che, al secondo comma, statuisce che la compensazione dei crediti sorti a favore del debitore ceduto non può operare nel caso sia già stata notificata la cessione del credito. Pertanto, la cessione notificata al debitore impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla sua notificazione.