(massima n. 1)
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa - in nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente - l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale. Infatti, quest'ultima, ex art. 1243, 2 co., cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.