Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21383 del 30 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La compensazione giudiziale, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c., può operare anche in presenza di contestazione del controcredito, purché la contestazione sia sollevata nello stesso giudizio introdotto dal creditore opposto ed il giudice ne accerti l'esistenza.

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