(massima n. 1)
In materia di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare e nelle vendite senza incanto, l'aggiudicatario non può compensare il prezzo di aggiudicazione con propri crediti verso la procedura fallimentare qualora tali crediti non siano liquidi, certi ed esigibili ovvero non riconosciuti dalla curatela. La mancata quantificazione e riconoscimento dei crediti esclude l'operatività della compensazione prevista dall'art. 1243, comma 1, cod. civ.