(massima n. 1)
In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si č riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morositā, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilitā differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morositā in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, cosė riconoscendo il controcredito nella sua totalitā).