Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18703 del 9 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di inammissibilità di una domanda riconvenzionale impedisce di fatto al giudice di effettuare una compensazione impropria tra i crediti, in quanto i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale non sono stati esaminati nel merito e perciò non possono essere presi in considerazione nella determinazione del dare e avere.

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