(massima n. 1)
La compensazione del credito richiesta dalla ASL, sostenendo di aver versato ai dirigenti medici somme superiori a quelle dovute, non č configurabile se basata sull'erronea interpretazione che la retribuzione di posizione dovuta sia esclusivamente quella minima contrattuale. La ASL deve rispettare sia la retribuzione variabile aziendale che il minimo contrattuale, senza possibilitā di compensazione con crediti azionati dai dirigenti.