Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6700 del 13 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha operato la compensazione atecnica tra il compenso spettante agli arbitri di un lodo dichiarato invalido e il risarcimento danni richiesto nei loro confronti da una delle parti del lodo per il pregiudizio subito).

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