(massima n. 1)
In caso di pluralità di saldi di conto corrente tra le parti, la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. può essere esclusa dal giudice se non eccepita dalla parte interessata e non rilevabile d'ufficio, in quanto si tratta di una forma di compensazione legale prevista dall'art. 1241 cc. Se una statuizione del giudice riguardante l'applicabilità o meno della compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. non viene impugnata con appello incidentale da parte della banca interessata, tale statuizione diventa intangibile per effetto del passaggio in cosa giudicata e preclude ulteriori sindacati nelle forme ordinarie. La sentenza che dispone ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ., ignorando l'esistenza della relativa preclusione formatasi a seguito della statuizione in contrario adottata dal primo giudice e non oggetto di gravame, è nulla e deve essere cassata, con conseguente rinvio al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.