(massima n. 1)
In sede di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice può dichiarare l'estinzione, per compensazione, del credito pecuniario accertato dalla sentenza in favore del contribuente, ove sul punto non sia necessaria alcuna attività cognitiva, in quanto la compensazione sia accettata da entrambe le parti con riguardo alle reciproche pretese creditorie, ovvero quando il controcredito opposto dal Fisco promani a sua volta da sentenza passata in giudicato.