(massima n. 1)
In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'erronea compensazione, operata dal contribuente per l'estinzione di un debito tributario, al di fuori dei casi previsti dalla legge, non impedisce il decorso del termine biennale di decadenza, di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, per la presentazione della domanda di rimborso del credito per l'imposta di consumo indebitamente pagata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha dichiarato decaduto il contribuente che, operando una compensazione al di fuori dei casi previsti, non aveva tempestivamente presentato la domanda di rimborso dell'accisa sugli oli lubrificanti pagata in eccesso).