(massima n. 1)
In materia di appalto d'opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l'originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell'opera, ha natura conservativa, assumendo, invece, natura novativa solo laddove il contratto sia sciolto con effetti ex tunc, con sostituzione delle originarie obbligazioni con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, attribuendo natura novativa alla transazione, aveva applicato l'imposta di registro in misura proporzionale, sebbene fosse stato pattuito lo scioglimento del rapporto di appalto solo per il futuro con mantenimento dell'obbligo di pagamento delle prestazioni gią eseguite secondo le modalitą originarie).