(massima n. 1)
In tema di mandato senza rappresentanza, a norma dell'art. 1715 c.c. il mandatario è di regola esonerato dalla responsabilità per inadempimento delle persone con le quali ha contrattato, in quanto i diritti derivanti dall'esecuzione del mandato, pur riguardando inizialmente la sfera giuridica del mandatario, sono poi trasferiti in quella del mandante, che può agire direttamente per l'adempimento nei confronti dei terzi; invece, la contraria clausola pattizia - con cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, liberamente attribuiscono al mandatario la responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo - ripristina il principio generale secondo cui il debitore che si avvale dell'opera di terzi per l'adempimento dell'obbligazione risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ed ha funzione di tutela dell'interesse del mandante al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, fermi i limiti derivanti dal generale meccanismo ex art. 1705, comma 1, c.c.