(massima n. 1)
La responsabilità contrattuale e oggettiva dell'Azienda Ospedaliera non sussiste se il farmaco destinato al trattamento di una specifica patologia, pur essendo già autorizzato per altre indicazioni, richiede un'ulteriore autorizzazione regionale per il suo impiego clinico specifico. L'omissione della terapia con un farmaco in tali circostanze non può determinare una colpevole responsabilità se la struttura sanitaria non ha ottenuto l'autorizzazione necessaria prima dell'evento dannoso.