(massima n. 1)
L'organizzatore o il venditore di un pacchetto turistico, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), č tenuto al risarcimento dei danni subiti dal turista-consumatore, anche quando la responsabilitā č ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si č avvalso per l'adempimento della propria prestazione professionale, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilitā del venditore del pacchetto turistico per il decesso di un viaggiatore, avvenuto a causa del ribaltamento del mezzo, determinato dall'eccesso di velocitā del conducente, affermando che l'escursione, seppure rimessa alla scelta discrezionale del singolo viaggiatore, era ricompresa nel programma proposto).