Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17892 del 28 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Tra l'ufficiale giudiziario e l'agente postale intercorre un rapporto obbligatorio, sulla cui base l'agente postale, in qualitā di ausiliario, adempie al suo incarico, ed č all'ufficiale giudiziario che l'agente postale deve rispondere. Nei confronti dei terzi (tra i quali č compreso il richiedente la notificazione), in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell'atto notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. risponde pertanto solo l'ufficiale giudiziario che dell'agente postale si č avvalso quale ausiliario.

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