(massima n. 1)
La responsabilitą della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., č autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualitą di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicitą dell'evento dannoso imputabile a pił soggetti; imputabilitą che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno.