(massima n. 1)
Il titolo della responsabilitą della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilitą diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalitą.