(massima n. 1)
In tema di responsabilitā sanitaria, č inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti la violazione degli artt. 2697, 2059, 1218 e 1228 c.c. e l'omessa motivazione su un punto decisivo ma che non contenga una illustrazione sufficiente dei fatti di causa, pur nei limiti della sommaria esposizione, che consenta di ricostruire sia pure nelle sue linee essenziali la vicenda processuale e umana sottoposta all'attenzione della Corte, ad esempio non risultando indicata la percentuale di invaliditā permanente che il danneggiato ha riportato, l'ammontare del risarcimento liquidato e, neppure in estrema sintesi, la motivazione adottata dal giudice, cosė che non sia neppure possibile, prescindendo dalla lettura diretta di essa, ricostruirne il percorso logico che si assume omissivo.