(massima n. 1)
Nel caso in cui siano stati rispettati gli obblighi informativi da parte dell'amministrazione finanziaria circa la documentazione di cui si è chiesta l'esibizione e le conseguenze processuali nel caso di omessa osservanza alla richiesta, la sanzione della inutilizzabilità opera solo laddove vi sia stata da parte del contribuente una dichiarazione mendace e dolosa e, cioè, diretta ad impedire l'ispezione documentale in violazione dei principi di lealtà e correttezza, mentre il contribuente può sempre contrastare efficacemente i risultati dell'accertamento induttivo con la produzione in giudizio dei documenti che non era stato in grado di esibire in precedenza per causa a lui non imputabile (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito). In particolare, qualora i documenti provengano dal terzo, la cui condotta di consegna non è pretendibile nei tempi fissati dall'amministrazione finanziaria, non è imputabile al contribuente la relativa preclusione e, quindi, la successiva inutilizzabilità dei documenti, tranne l'ipotesi in cui il terzo sia, in realtà, un ausiliare del contribuente ex art. 1228, cod. civ.