(massima n. 1)
Ove sia dedotta una responsabilitā contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, č onere del danneggiato provare il nesso di causalitā fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre č onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. L'onere per la struttura sanitaria di provare l'impossibilitā sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalitā fra la patologia e la condotta dei sanitari.