Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 26575 del 2 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro è responsabile per l'operato dei dipendenti anche ai fini del concorso del danneggiato regolato dall'art. 1227 c.c. Pertanto, in caso di danno derivante da negligenza nel maneggio di denaro, la banca può essere considerata corresponsabile se non ha adottato le necessarie cautele e informazioni per prevenire il danno, come la mancata comunicazione di precedenti condotte fraudolente di altri dipendenti.

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