(massima n. 1)
In tema di risarcimento dei danni, l'onere della prova circa i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, compresa la dimostrazione dell'infungibilitą e/o non agevole sostituibilitą della prestazione lavorativa del dipendente infortunato, grava sull'attore ex art. 2043 c.c. Tale principio vale anche quando il debitore eccepisce che il creditore avrebbe potuto evitare i danni usando l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1227 c.c.