(massima n. 1)
La contestazione della quantificazione della colpa attribuita al danneggiato costituisce una valutazione di merito non sindacabile in Cassazione laddove i giudici di merito hanno adeguatamente considerato il comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., in base all'evidenza dello stato della cosa e alla mancata adozione di precauzioni.