Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19198 del 12 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā professionale, il professionista incaricato di svolgere una prestazione specifica č tenuto a custodire adeguatamente i documenti affidatigli da parte del cliente, rispondendo per i danni derivanti dal loro smarrimento, salvo prova che il danno sia imputabile, in tutto o in parte, allo stesso cliente secondo quanto dispone l'art. 1227 c.c.

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