Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16590 del 20 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte ha confermato che il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., si configura anche nei confronti di un minore, valutando il comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta ordinaria e non necessariamente in riferimento alla capacità d'intendere e di volere del soggetto. La gravità della condotta del minore, consistente nello spostamento dal marciapiede senza voltarsi e accertarsi della sicurezza, può essere determinata anche senza imputabilità personale piena.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.