(massima n. 1)
La Corte ha confermato che il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., si configura anche nei confronti di un minore, valutando il comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta ordinaria e non necessariamente in riferimento alla capacità d'intendere e di volere del soggetto. La gravità della condotta del minore, consistente nello spostamento dal marciapiede senza voltarsi e accertarsi della sicurezza, può essere determinata anche senza imputabilità personale piena.