(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno, il fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entitą del risarcimento secondo l'art. 1227 c.c., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento dannoso, anche se antecedente al fatto illecito. Affinché tale concorso sia giuridicamente rilevante, č necessario che la condotta del danneggiato costituisca una concreta concausa dell'evento dannoso.