Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 13844 del 23 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.

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