Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 39 del 2 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della condotta del danneggiato ai fini del concorso di colpa, ovvero come causa esclusiva del danno derubricando il fatto del custode a mera occasione dell'evento, rientra nell'insindacabile giudizio di fatto del giudice di merito, ove sorretto da adeguata e motivata argomentazione.

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