Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8481 del 31 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio č maggiore in prossimitą dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equitą che il pregiudizio gią sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che verosimilmente si sopporterą, in futuro, per un identico arco temporale.

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